IL SINDACO
Premesso che l’Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un’emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;
Visti:
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all’emergenza epidemiologica da COVID -19”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;
Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;
Vista l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;
Rilevato che con detta ordinanza regionale, pubblicata nella tarda serata del 29.04.2020 sul BURC, vengono introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che risultano più permissive di quelle consentite dal vigente quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei decreti del P.C.M. sopra richiamati, oltre che dalla misure contenute nelle ordinanze sindacali adottate dallo scrivente ed attualmente in vigore;
Tenuto conto che l’iniziativa assunta dalla Regione Calabria, in assenza di preventiva comunicazione e/o di consultazione con gli enti locali, le altre istituzioni e gli stessi esercizi commerciali chiamati a darne applicazione, ha precluso di fatto la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;
Considerato che, pertanto, l’immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall’Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell’accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;
Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell’epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall’immediata applicazione dell’ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell’emergenza epidemiologica in atto;
Considerato che alla luce del quadro normativo e sostanziale di riferimento, è opportuno, in ogni caso, il mantenimento di una strategia rigorosa che limiti le situazioni di pregiudizio per la collettività ed il rischio di ulteriore progressivo incremento di cittadini coinvolti nel fenomeno epidemiologico in grado di determinare, in ultima analisi, l’ampliamento di focolai di infezione, non diversamente contenibile;
Ravvisato che ricorrono le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
Viste le Ordinanze Sindacali n. 10 R.G./2020, n. 11 R.G./2020, n. 13 R.G. /2020 e n. 14 R.G./2020;
Visto lo Statuto comunale;
Visto l’articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;
Atteso che ricorrono le condizioni di intervento a tutela della salvaguardia dell’igiene, della salute, della sicurezza e dell’incolumità pubblica;
AVVALENDOSI dei poteri conferitegli dalla superiore normativa;
ORDINA
È vietata la ripresa delle attività di somministrazione di Bar, Pasticcerie, Ristoranti, Pizzerie, Agriturismo anche attraverso il servizio con tavoli all’aperto mentre è consentita la ripresa delle attività di ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, gelaterie per la preparazione dei relativi prodotti da effettuarsi a mezzo asporto e a domicilio nel rispetto delle misure minime “anti-contagio” e ferma restando la normativa di settore;
DISPONE ALTRESI’ CHE
su tutto il territorio comunale debbano essere osservate le misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, nonché le disposizioni dettate dalle seguenti Ordinanze Sindacali:
- n. 10 R.G./2020 (divieto di svolgimento dell’area mercatale del Martedì su Via San Francesco da Paola ed attivazione C.O.C.);
- n. 11 R.G./2020 (apertura al pubblico degli Uffici comunali nella forma di front office Lunedì e Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00);
- n. 13 R.G. /2020 limitatamente ai punti: 1) (le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare), 2) (è vietato l’accesso al pubblico dei lungomari, delle annesse pinete e attrezzature, della spiaggia e dell’arenile insistenti all’interno del territorio comunale e di ogni altro spazio pubblico (piazze, spiazzi, ecc..) nonché di aree verdi di uso pubblico e dei parchi-gioco), 5) (divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni), 7) (nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco), 8) (al fine di evitare il sovraffollamento le banche e gli uffici postali devono privilegiare l’attività degli sportelli automatici e, a tal fine, devono assicurare la disponibilità dei prelievi alla luce delle sopravvenute esigenze, provvedendo alla quotidiana sanificazione), 9) (gli esercenti servizi di somministrazione di alimenti e bibite a mezzo di distributori automatici e di distribuzione di carburanti per autotrazione con servizio self service provvedono alla quotidiana sanificazione delle apparecchiature per il pagamento e l’erogazione), e 10) (è fatto obbligo a tutte le attività ed uffici aperti al pubblico di far rispettare quanto sancito dai DPCM sopra citati in riferimento alle distanze da mantenere, all’uso delle mascherine, all’uso dei presidi igienizzanti per le mani, all’uso dei guanti mono uso, al controllo degli afflussi per evitare assembramenti pericolosi);
- n. 14 R.G./2020 (chiusura al pubblico del cimitero comunale).
DISPONE
- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all’albo pretorio, sul sito istituzionale dell’Amministrazione comunale e con ogni altra forma di pubblicità idonea. La pubblicazione nel sito istituzionale dell’Ente ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge;
- la trasmissione della stessa a S.E. il Prefetto di Catanzaro, al sig. Questore di Catanzaro nonché al Presidente della Regione Calabria, al Comando di Polizia Locale, ai Carabinieri ed al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sellia Marina, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigilino sul rispetto della presente Ordinanza;
AVVERTE CHE
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale;
- la presente ha validità fino a nuovo provvedimento e che le disposizioni dettate nelle precedenti Ordinanze sindacali, poiché non espressamente richiamate, sono da intendersi revocate;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, o in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Sindaco
Ing. Francesco Mauro